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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.034.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
8.034.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Articolo 8-bis. – (Garanzia dello Stato su titoli ABS). – 1. Al fine di favorire la concessione di credito bancario all'economia reale ai sensi della Decisione (UE) 2015/5 della Banca Centrale Europea del 19 novembre 2014 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45), il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere, a titolo oneroso, la garanzia dello Stato su titoli di tipo mezzanino emessi da società di cui alle legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte di operazioni di cartolarizzazione di portafogli di crediti bancari in bonis, anche già erogati, ammissibili all'acquisto da parte della Banca Centrale Europea.
  2. L'ammontare delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 non può superare per ciascun anno i 30 miliardi di euro di nozionale e almeno i due terzi del controvalore nozionale di ciascuna operazione di cartolarizzazione è destinato alla concessione di credito bancario all'economia reale. Le banche includono nella nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile un'informativa sintetica circa la destinazione dei proventi delle operazioni di cartolarizzazione. La Banca d'Italia verifica il rispetto del requisito di destinazione e ne comunica i relativi esiti al Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Ai fini della concessione della garanzia di cui ai commi precedenti la Banca d'Italia valuta l'ammissibilità dei crediti e la Commissione nazionale per le società e la Borsa definisce la rischiosità dei titoli emessi e la congruità nella quantificazione degli oneri a carico delle banche beneficiarie, ai sensi delle determinazioni delle competenti Autorità Europee.