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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
6.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Trasferimento al costruttore dell'agevolazione immobili di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati dietro l'assicurazione di uno sconto di prezzo).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 7 del presente comma, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
   a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
   b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
   c) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
   d) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f);
   e) l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di trentasei mesi complessivi, anche se non continuativi, determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore».

ident. 6.02.