Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di una valorizzazione economica dei risultati della ricerca, nei concorsi pubblici per titoli o esami svolti dalle università e dai centri di ricerca pubblici, ai brevetti effettivamente industrializzati, anche se successivamente ceduti, è assegnato il punteggio massimo riservato alle pubblicazioni scientifiche. La disposizione del presente comma si applica anche con riferimento alla creazione di spin-off accademici.