Al comma 3, dopo le parole: che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione, aggiungere le seguenti:, trattenendo per se al massimo un 15 per cento dei ricavi. La restante quota dei proventi della vendita o cessione del diritto d'uso di un brevetto sarà equamente divisa al 50 per cento tra l'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso e il ricercatore o i ricercatori che abbiano realizzato il brevetto.