Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle attività realizzate dalle Università e gli altri Enti pubblici di Ricerca finalizzate a:
a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta al loro interno;
b) commercializzare il diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale frutto delle attività di ricercatori del sistema pubblico;
c) costituire reti tecnologiche o di ricerca tra esse e sistemi coordinati per la commercializzazione dei brevetti registrati al loro interno ai fini dell'utilizzazione da parte delle imprese
d) valorizzazione i risultati della ricerca scientifica e tecnologica, attraverso la creazione di start up innovative;
e) stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa.
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le cifre: 36,9, 33,3, 40,3 e 35 con le seguenti: 40,9, 37,3, 44,3 e 39.