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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.18.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.18.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, costituisce ovvero partecipa a start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ad altre società, operanti in settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, eventualmente destinando una quota, non superiore al 10 per cento, del contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia emana apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate.