Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di semplificare le prestazioni di commercio elettronico, dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
Art. 74-sexies.
(Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati).
1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.