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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di reti d'impresa).

  1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili destinati dalle imprese alle finalità di cui al primo periodo del predetto comma a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  2. All'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «, preventivamente asseverato» a: «medesimo decreto», il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo le parole: «euro 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2 milioni».
  3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al numero 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono aggiunte le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.