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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.011.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali).

  1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.