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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).

  All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono inseriti i seguente commi:
  2-bis. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai consorziati nei confronti di consorzi che, in nome proprio e per conto dei consorziati, effettuano operazioni nei confronti degli enti pubblici di cui al comma 1, al versamento dell'imposta sono tenuti gli stessi consorzi acquirenti. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ivi indicate rese dai consorziati afferiscono ad operazioni effettuate dai consorzi ai sensi del comma 1.
  2-ter. I consorzi di cui al comma 2-bis che acquistano dai propri consorziati beni e servizi afferenti operazioni di cui al comma 1 annotano le relative fatture nel registro di cui all'articolo 23 del presente decreto entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese e computano l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato dal consorzio anche nel registro di cui all'articolo 25 del presente decreto.
  2-quater. Ai consorziati che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al comma 2-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015.