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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.94.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.94.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    2) le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
   b) al comma 4:
    1) le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    2) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine previsto, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali»;
   d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

  Al relativo onere, valutato in 80 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede ai sensi della presente disposizione.
  I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 80 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
  Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.