Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line).
1. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale per la raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative e PMI innovative, non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob adegua il Regolamento di cui al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo.