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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.07.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line).

  1. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 17 del regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013, non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:
   a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali;
   b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquantamila euro per singolo ordine, e a centomila euro considerando gli ordini complessivi annuali.

  2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale per la raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative e PMI innovative, non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.
  3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob adegua il Regolamento di cui al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo.