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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
4.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Investimenti per il turismo sostenibile).

  1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la Cassa dei depositi e prestiti Spa istituisce, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito Fondo speciale, denominato «Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette» con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette per la realizzazione, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile delle seguenti azioni di:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  4. La durata del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 3 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.