Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, al comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «estera» sono inserite le seguenti: «o italiana»;
b) le parole «25 per cento del valore» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento del valore»;
c) le parole «a prezzo non inferiore a valori correnti» sono sostituite dalle seguenti: «a prezzo prefissato secondo valori correnti».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: SACE e Finest.