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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.52.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.52.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Servizi di trasferimento su conto di pagamento).

  1. I prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, effettuano il servizio di trasferimento di cui al Capo III della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE, e concludono la procedura entro i termini e con le modalità ivi previsti.
  2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto al risarcimento del consumatore secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE.
  3. In caso di richiesta di trasferimento di strumenti finanziari o di ulteriori servizi e strumenti associati al conto, il trasferimento si conclude senza oneri e spese per il consumatore, salvo il caso in cui il servizio trasferito presupponga l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese siano state pubblicizzate e riportate in contratto.
  4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, dei propri conti correnti offerti ai consumatori, anche attraverso gli strumenti di accesso via internet ai servizi bancari».

  5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro il 30 giugno 2016 sono disciplinate, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva 23 luglio 2014 n. 2014/92/UE e con quanto disposto in tema di pubblicità dall'articolo 116 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e relativa normativa di attuazione, le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.