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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.38.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.38.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, nei confronti dell'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento tenuto al risarcimento è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della disponibilità esistente sul conto e in ogni caso in misura non inferiore a 5.000 euro.