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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.2.

  Sostituirlo con i seguenti:

  Articolo 2. – (Attuazione dell'articolo 10 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – portabilità conti correnti). – 1. In attuazione cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento situati nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, in caso di richiesta del cliente di trasferire un conto di pagamento o un conto corrente presso altro istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento anch'esso situato nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato comunitario, adottano e concludono la procedura di trasferimento entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.
  2. L'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento esegue il servizio di trasferimento dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del cliente. Nel caso in cui il conto sia intestato a due o più soggetti, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
  3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, cliente dà il consenso all'esecuzione delle operazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 dell'articolo 10 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
  4. Le operazioni di trasferimento del conto e l'esecuzione delle operazioni richieste dal cliente devono essere eseguite nei termini previsto dai paragrafi da 2 a 6 della direttiva.
  5. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente con il pagamento di un importo pari al cinque per cento della disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento per ogni giorno di ritardo e per un periodo massimo di trenta giorni. La misura del risarcimento di cui al precedente comma è raddoppiata per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno.
  6. In caso di richiesta di trasferimento del conto, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il cliente.
  7. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari».

  Articolo 2-bis. – (Attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 – Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). – 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al cliente, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
   a) fornire gratuitamente al cliente un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del cliente nei precedenti 13 mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
   b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto di pagamento detenuto dal cliente sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto di pagamento del cliente;
   c) chiudere il conto di pagamento o conto corrente detenuto dal cliente.

  Articolo 2-ter. – (Perdite finanziarie per il cliente). – 1. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal cliente e causate direttamente dal mancato rispetto, per dolo o colpa, degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento è tenuto a rimborsare il cliente della perdita subìta nel termine massimo di venti giorni.

  Articolo 2-quater. – (Informazioni sul servizio di trasferimento). – 1. L'istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento fornisce al cliente, gratuitamente e su supporto cartaceo o elettronico, le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
   a) i compiti del prestatore di servizi di pagamento trasferente e del ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'articolo 10;
   b) i termini per la conclusione delle rispettive fasi procedurali;
   c) le eventuali spese addebitate per la procedura di trasferimento;
   d) ogni informazione che al cliente sia richiesto di fornire;
   e) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 24.

  Articolo 2-quinquies. – (Controlli). – 1. La Banca d'Italia verifica e controlla la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.