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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.09.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Articolo 2-bis. – (Riduzione delle asimmetrie informative). – 1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione nonché i contratti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità nonché i citati fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1».

  2. Banca d'Italia verifica gli effetti delle misure di cui al comma 1 in termini di costi del credito effettivamente applicati.