Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Articolo 2-bis. – (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si aprano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.