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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

  Articolo 2-bis. – (Commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo di carte di debito). All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, si aprano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,1 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.