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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
2.010.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Articolo 2-bis. – (Perdite finanziarie per il cliente). – 1. In caso di eventuali perdite finanziarie, compresi le spese e gli interessi, subite dal cliente e causate direttamente dal mancato rispetto, per dolo o colpa, degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento è tenuto a rimborsare il cliente della perdita subita nel termine massimo di venti giorni.