Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso comma 2-quater, aggiungere il seguente:
2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al quattro per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate.