Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
2-ter. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, propone al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione ai soci del valore delle quote risultanti dall'analisi di bilancio, e la pubblicizzazione della banca.