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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.76.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.76.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-ter, inserire il seguente:
  2-ter.1. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione o dalla fusione delle banche popolari ai sensi del comma 2-ter, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al tre per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie o interposta persona o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 dei codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ident. 1.77.