Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».