Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. Nei soli casi di cui all'articolo 31 le banche popolari possono deliberare la trasformazione in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2-ter. All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi»;
b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente articolo:
«Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, con particolare riguardo alle seguenti categorie di soggetti:
a) imprese non finanziarie;
b) imprese cooperative;
c) micro, piccole e medie imprese;
d) famiglie produttrici;
e) istituzioni senza scopo di lucro;
f) professionisti e imprenditori individuali;
g) famiglie e privati consumatori.
2. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
3. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione».