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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.306.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.306.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
  2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
  2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo»;
   b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma»;
   c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10»;
   d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:
  «Art. 150-ter.(Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo).1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.
  2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
  3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
  4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
  5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».