stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.265.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.265.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. (Trasformazioni e fusioni) – 1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.
  2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
  3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4»;

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).