Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitano riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato. Tale categoria di azioni speciali a voto capitano permette ai soci detentori di avere diritto:
a) ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilità dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
b) ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;
c) una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.
2-ter. Lo statuto deve altresì essere adeguato, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di prevedere:
a) maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;
b) l'obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutaria, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale, interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.
2-quater. Riguardo la destinazione degli utili restano ferme le disposizioni dell'articolo 32.
2-quinquies. La Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, detta disposizioni di attuazione del presente articolo».