Al comma 1, lettera b) al capoverso comma 2-quater inserire le parole:, prevedendo che ciascun socio abbia diritto ad azioni ordinarie per un valore non superiore al 40 per cento delle azioni o partecipazioni possedute e che la parte residua sia trasformata nelle azioni di cui all'articolo 2353 del codice civile per un corrispondente valore.