Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:
2-ter.1 In caso di trasformazione deliberata ai sensi del comma 2-ter, lo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione può prevedere, per le azioni possedute da uno stesso soggetto, che il diritto di voto sia limitato ad una misura massima non inferiore al 3 per cento del capitale sociale.