Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, e dell'articolo 150-bis, comma 2-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.