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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.147.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.147.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Banche popolari).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(Norme Generali).

  1. Le Banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa ovvero di società cooperativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1435/2003, ad eccezione di quelle con attivo superiore ad Euro 8.000.000.000 (otto miliardi) che possono essere costituite anche in forma di società per azioni. In ogni caso la forma della società per azioni è obbligatoria per le Banche popolari che non soddisfino i requisiti di patrimonializzazione previsti dall'autorità di vigilanza, qualora non ristabiliti entro 12 mesi o entro il minor termine eventualmente disposto dalla stessa autorità di vigilanza.
  2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.
  3. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
  4. Le Banche popolari costituite in forma di società cooperativa il cui attivo sia superiore ad Euro 8.000.000.000 (otto miliardi) possono emettere strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526 codice civile, denominati azioni di investimento, con caratteristiche di strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai possessori delle azioni di investimento non si applica il successivo articolo 30. Le azioni di investimento, aventi valore nominale uguale alle azione ordinarie, sono liberamente trasferibili e possono essere ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati anche qualora le azioni ordinarie della società non risultino negoziate. In caso di trasformazione in società per azioni, le azioni di investimento sono convertiti in azioni ordinarie.
  5. Nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, azioni di investimento in misura eccedente il 10 per cento delle azioni di investimento emesse. Il diritto di voto inerente alle partecipazioni eccedenti non può essere esercitato e alle azioni eccedenti si applica l'articolo 30, comma 2, secondo e terzo periodo. Ai possessori delle azioni di investimento è attribuito il diritto di eleggere un numero di componenti l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della società comunque non superiore ad un terzo del totale dei componenti. Il limite al possesso ed al diritto di voto decadono automaticamente, e le azioni di investimento sono convertite in azioni ordinarie, qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sia sulle azioni di investimento che sulle azioni ordinarie, a condizione che l'offerente venga a detenere, in esito all'offerta, una partecipazione almeno pari al 75 per cento del capitale rappresentato dalle azioni ordinarie.
  6. Alle Banche popolari costituite in forma di società cooperativa europea si applicano le disposizioni della presente sezione in quanto compatibili e conformi al regolamento (UE) n. 1435/2003.
   d) dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis.
(Banche popolari costituite in forma di società per azioni)
.

  1. Ogni azione ordinaria della società attribuisce il diritto ad un voto.
  2. La nomina dei membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo hanno luogo secondo quanto previsto ai commi che seguono, in parziale deroga a quanto indicato al comma 1.
  3. Un quinto dei componenti l'organo amministrativo, arrotondato per eccesso, viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate da almeno 500 soci, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile. I componenti così eletti assumono la qualifica di Consiglieri eletti di minoranza, qualora le azioni ordinarie della società siano ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati. I restanti componenti, eccettuato il Presidente di cui in appresso, vengono eletti sempre dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, attribuendo un voto ad ogni azione ordinaria; lo statuto potrà prevedere in questo caso maggiorazioni di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato. L'Assemblea nomina altresì, con separata votazione, oltre ai componenti predetti, il Presidente dell'organo di amministrazione nel candidato che, presentato da almeno 500 soci e/o da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile.
  4. Il Presidente ed un componente dell'organo di controllo vengono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate da almeno 500 soci, attribuendo ad ogni socio un voto, fatta salva la possibilità che lo Statuto preveda limiti o scaglionamenti al voto di cui all'articolo 2351 comma 3 codice civile I componenti così eletti assumono la qualifica di Sindaci eletti dalla minoranza, qualora le azioni ordinarie della società siano ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati regolamentati. I restanti componenti vengono eletti sempre dall'Assemblea sulla base di liste presentate da soci titolari di azioni ordinarie almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, attribuendo un voto ad ogni azione ordinaria; lo statuto potrà prevedere in questo caso maggiorazioni di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato.