stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme in materia di fondazioni bancarie).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le fondazioni bancarie conformano i propri statuti ai principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e g-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, inviando apposita relazione alla Banca d'Italia, che si esprime entro sessanta giorni. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al primo periodo, si applica una sanzione fino all'1 per cento del rendimento del fondo nell'ultimo esercizio.
  2. A far data dal 1o gennaio 2016, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché negli ulteriori casi previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni». L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.