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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
1.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Regolamentazione del mercato dei capitali).

  Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente:
  «Per banche commerciali si intendono le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito. Per banche d'affari si intendono quelle che investono nel mercato finanziario. È fatto divieto alle prime di svolgere l'attività esercitata dalle seconde e comunque qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più decreti legislativi recanti i principi ed i criteri direttivi di cui al presente comma».