Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Regolamentazione del mercato dei capitali).
Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 è sostituito dal seguente:
«Per banche commerciali si intendono le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito. Per banche d'affari si intendono quelle che investono nel mercato finanziario. È fatto divieto alle prime di svolgere l'attività esercitata dalle seconde e comunque qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più decreti legislativi recanti i principi ed i criteri direttivi di cui al presente comma».