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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.500. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2015  [ apri ]
7.500.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Società, nell'ambito delle proprie funzioni disciplinate al comma 2 del presente articolo, può succedere nel rapporto esistente, anche ridefinendone le condizioni e i termini, tra le micro, piccole e medie imprese con le Banche nei casi dell'esercizio da parte delle micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, della sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017 ai sensi del comma 246 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per la quota parte di aumento di interessi derivanti dalla sospensione della quota capitale del mutuo e dei finanziamenti e della conseguente loro dilazione. Conseguentemente, la Società diventa titolare di quote azionarie o del capitale sociale delle micro, piccole e medie imprese percependone gli utili. A tal fine la Società provvede attraverso risorse proprie derivanti dalle attività da essa poste in essere ai sensi del comma 2 del presente articolo e dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che per favorire l'accesso al credito non bancario è estesa alla Società a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della normativa vigente nazionale e comunitaria.