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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.97. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2015  [ apri ]
4.97.

  Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
  12-quater. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti camere di commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.