Al comma 9, dopo le parole: fatto salvo aggiungere le seguenti:, a decorrere dal 1o gennaio 2018, Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.