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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.501. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2015  [ apri ]
1.501.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-quater con i seguenti:
  2-quater.
Le banche popolari non possono essere quotate sui mercati regolamentati, indipendentemente dall'entità dell'attivo. L'organo amministrativo delle banche popolari con strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati alla data di entrata in vigore della presente disposizione convoca entro sei mesi da tale data l'assemblea per la trasformazione in società per azioni. Se entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione non è stata deliberata la trasformazione, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti di cui al comma 2-ter.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.