Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-ter.1. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno un quarto dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.