Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Lo statuto deve altresì prevedere che almeno una quota di utile, in percentuale da definire, venga inderogabilmente riservata al finanziamento di interventi sul territorio ed in ambito sociale».