Al comma 11-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) all'articolo 30, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La Consob stabilisce, altresì il valore massimo di 5000 euro per ogni singolo ordine e di 10.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone fisiche nonché di 50.000 euro per ogni singolo ordine e di 100.000 euro per il totale annuale degli ordini per le persone giuridiche.».