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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.118. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2015  [ apri ]
1.118.

  Al comma 1, lettera c), capoverso Articolo 31, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al numero di azioni detenibili, direttamente o indirettamente, da qualunque azionista pari altre per cento del capitale sociale avente diritto al voto; il limite previsto dal presente comma non si applica agli organismi di investimento collettivi per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
  1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al precedente comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda che alle azioni e a qualunque altro strumento finanziario che attribuisca il diritto di voto nell'assemblea ordinaria o straordinaria ancorché su specifici argomenti, si applichino scaglionamenti al diritto di voto in misura proporzionalmente decrescente al crescere del possesso azionario sino ad un massimo, per lo scaglione più elevato, di un voto ogni cinque azioni possedute.
  1-quater. Ai fini di cui ai commi precedenti, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
  1-quinquies. Le azioni eccedenti il limite di cui al precedente comma 1 non hanno diritti di voto né diritti patrimoniali che sono destinati ad una riserva che, per disposizione di legge o dello statuto, non può essere ripartita tra gli azionisti, fatto salvo quanto previsto per gli organismi di investimento collettivi.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2-bis.