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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.2.1000.7. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2015  [ apri ]
0.2.1000.7.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 15 con il seguente:
  «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento su richiesta del consumatore di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.»;

   b) sostituire il comma 18 con il seguente:
  «18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini di adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione i decreti di cui al periodo precedente sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

em. 2.1000.