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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8-ter.500. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015  [ apri ]
8-ter.500.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8-ter. – (Intervento del Fondo di garanzia a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA). – 1. Le garanzie di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono concesse fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera.
  2. Per la valutazione delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, criteri di valutazione adeguati alla specifica situazione delle imprese beneficiarie.