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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.0501. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015  [ apri ]
7.0501.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

  1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
  2. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma 1, il concedente deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.

ident. 7.0500.