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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.0504. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015  [ apri ]
4.0504.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 150 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.