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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.90. in Assemblea riferita al C. 2844-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015  [ apri ]
1.90.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 2-quater con i seguenti:
  2-quater.
I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50 per cento e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.
  2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.