Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2015
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1.8.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: 2-bis. L'ammontare dei crediti deteriorati della banca popolare non può superare la metà del totale dei suoi impieghi risultanti dai dati di bilancio.