Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:
a) il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;
b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.